Nessuno si aspettava grandi cose dal Decreto del Primo Maggio, pomposamente intitolato “Disposizioni in materia di salario giusto, di incentivi all’occupazione, di lavoro svolto mediante piattaforme digitali, di lavoro domestico e ulteriori misure urgenti in materia di lavoro”.
La bozza del decreto
Il testo approvato nei giorni scorsi dal Consiglio dei Ministri e in via di pubblicazione non ha tradito le scarse attese.
Gli incentivi all’occupazione (femminile, giovanile, meridionale) sono gli ennesimi sgravi contributivi, una partita di giro per cui a pagare davvero sono indirettamente lavoratori e pensionati.
La sbandierata norma sui rinnovi contrattuali, che stabilisce in caso di mancato rinnovo alla scadenza di un contratto collettivo un aumento automatico della retribuzione pari al 30% dell’inflazione, non solo è ampiamente insufficiente, ma rischia anche di essere un’arma nelle mani del padronato, che ben potrebbe a questo punto evitare del tutto i rinnovi limitandosi a pagare aumenti tanto miseri.
Per il resto, il decreto si limita sostanzialmente a stabilire l’ovvio, in particolare con riguardo ai rapporti di lavoro mediante piattaforme digitali (ad esempio quelli dei rider), che si presumono subordinati “quando emergono indici di controllo o di eterodirezione” – ossia di subordinazione.
Sul “salario giusto” (ma sarebbe stato molto più opportuno parlare di “salario minimo”), saltata per l’opposizione generale (anche di Confindustria) l’originaria e criminale intenzione di accreditare i contratti collettivi “pirata”, la norma si limita a ribadire che “la contrattazione collettiva costituisce, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 36 della Costituzione, lo strumento per la determinazione del salario giusto, assicurando ai lavoratori un trattamento economico complessivo adeguato alla quantità e alla qualità del lavoro prestato”, precisando che i contratti “buoni” sono per definizione quelli “stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Anche qui, non c’è in realtà nulla di nuovo.
Se da un lato sarà più semplice contestare la legittimità delle retribuzioni dei contratti “pirata” quando sono inferiori a quelli “confederali” – cosa che era comunque già possibile fare – dall’altro la norma darà qualche argomento difensivo in più agli avvocati delle aziende che in questi anni si sono viste condannate a pagare centinaia di migliaia di euro di arretrati per aver applicato retribuzioni (pur concordate con i sindacati più rappresentativi) inferiori al “minimo costituzionale”.
Un tentativo di breve respiro perché non può mettere in discussione il principio, stabilito una volta per tutte dalla Cassazione nell’ottobre 2023, per cui l’art. 36 della Costituzione, ossia il diritto a un salario proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto e in ogni caso sufficiente ad assicurare un’esistenza libera e dignitosa deve necessariamente prevalere sulla contrattazione collettiva.
Facciamo i conti: quanto dovrebbe essere oggi il salario minimo?
Vale la pena tornare a quella serie di sentenze (confermate poi da numerosissime successive) per rispondere alla vera domanda fondamentale: quanto dovrebbe essere oggi il salario “giusto”, o meglio il salario minimo, in Italia secondo i principi di legge?
La Cassazione ha individuato una serie di parametri (desunti dalla giurisprudenza precedente, dalla letteratura scientifica e dai principi comunitari) che, presi congiuntamente, dovrebbero rappresentare il “minimo costituzionale” sotto il quale anche le retribuzioni concordate dai sindacati più rappresentativi diventano illegittime. Molto opportunamente, si tratta di parametri non “fissi”, bensì in qualche modo agganciati all’inflazione, e perciò in grado di consentire una valutazione dinamica dell’adeguatezza dei salari in un’epoca in cui il costo della vita aumenta molto più velocemente delle retribuzioni contrattuali.
Vediamo quali sono questi parametri, e quanto “valgono” all’ultimo aggiornamento disponibile.
La soglia di reddito per la pensione di inabilità
La pensione di inabilità è quel trattamento assistenziale finalizzato “a sopperire alla condizione di bisogno di chi, a causa dell’invalidità, non è in grado di procacciarsi i necessari mezzi di sostentamento”.
Viene riconosciuta a chi abbia un reddito inferiore a una certa soglia, rivalutata annualmente dall’INPS, che dunque costituisce la soglia sotto la quale la retribuzione non è considerata sufficiente per “procacciarsi i necessari mezzi di sostentamento”, né dunque, a maggior ragione, può essere considerata “sufficiente per assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa”, come prescrive l’art. 36 della Costituzione.
Per il 2026, questa soglia di reddito è pari a € 20.029,55.
La soglia del “lavoro povero”
Un secondo parametro è rappresentato dalla soglia del “lavoro povero”, per il quale la letteratura scientifica utilizza vari criteri alternativi: il 60% del salario lordo mediano; il 50% del salario lordo medio; il 60% del salario netto mediano (il salario medio è la media aritmetica dei salari di tutti i lavoratori dipendenti; quello mediano è la soglia che divide esattamente a metà il numero di lavoratori che hanno un salario superiore e quello dei lavoratori con un salario inferiore).
Non è semplicissimo rintracciare i dati statistici relativi al salario medio e mediano, e i dati vengono aggiornati con un certo ritardo.
Il più recente rapporto annuale INPS, pubblicato lo scorso luglio, con riferimento alle retribuzioni dell’anno 2024, individua le seguenti soglie:
- retribuzione lorda mediana: € 33.027,00
- retribuzione lorda media: € 40.256,00
- retribuzione netta mediana (comprese decontribuzione e detrazioni fiscali): € 25.867,00
Dunque la soglia del lavoro povero si collocava nel 2024 intorno a € 20.000,00 lordi annui e a € 15.520,20 netti.
Certamente nel 2025 queste soglie si saranno alzate, sia pure di poco, in seguito ai rinnovi contrattuali che hanno aumentato le retribuzioni.
La soglia di povertà assoluta
Un ulteriore parametro è la soglia di povertà assoluta calcolata annualmente dall’ISTAT.
Occorrono qui due precisazioni. La prima è che questo valore rappresenta “il valore monetario, a prezzi correnti, del paniere di beni e servizi considerati essenziali per ciascuna famiglia per evitare gravi forme di esclusione sociale nel contesto di riferimento”.
Ma, come molto opportunamente precisato dalla Corte di Cassazione, se è vero che una retribuzione al di sotto della soglia di povertà è certamente insufficiente, questo non vuol dire automaticamente che una retribuzione appena superiore a questa soglia invece sia sufficiente, perché il salario minimo costituzionale “deve essere proiettato ad una vita libera e dignitosa e non solo non povera”.
La seconda precisazione è che questa soglia varia per zona geografica di appartenenza, sia con riferimento alla regione che alla tipologia del comune (area metropolitana, grande comune, piccolo comune).
Assumere come unico o principale parametro la soglia di povertà assoluta quindi si presterebbe a individuare retribuzioni minime diverse per ogni tipologia di comune e per ogni regione o macro-regione, con variazioni anche considerevoli, il che non è certamente desiderabile
In ogni caso, prendendo come riferimento la città di Milano e il suo hinterland metropolitano, la soglia di povertà assoluta era pari nel 2024 (ultimo dato disponibile) a € 1.224,64 netti. mensili, corrispondenti a € 14.695,68 annuali.
Anche in questo caso, l’inflazione ha fatto certamente aumentare questa soglia nell’anno 2025.
E quindi?
Una valutazione congiunta di tutti i parametri porta comunque a un esito piuttosto chiaro: il salario minimo costituzionale nell’anno 2025 non può essere inferiore a 20.000,00€ lordi e a 15.000,00€ netti all’anno, che corrispondono rispettivamente a circa 1.425,00€ lordi e 1.070,00€ netti al mese per 14 mensilità (1.540,00€ lordi e 1.150,00€ netti per 13 mensilità).
Ci sono contratti collettivi nazionali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, che prevedono retribuzioni inferiori a questa soglia?
Purtroppo sì, soprattutto nel settore dei servizi, naturalmente per i livelli di inquadramento più bassi.
L’esempio più clamoroso è rappresentato tuttora dal famigerato CCNL Servizi di sicurezza (già “Servizi fiduciari”). Anche dopoil rinnovo del 2024, che pure ha aumentato le retribuzioni di oltre 3.000,00€ all’anno rispetto a quelle che in precedenza erano state ritenute illegittime dalla magistratura, prevede oggi per il livello D una retribuzione lorda mensile di € 1.281,43 per 14 mensilità, pari a € 17.940,00 lordi annui. Per il livello E sono € 1.188,57 mensili, cioè € 16.639,98.
La differenza rispetto alle soglie minime è considerevole, specie se consideriamo che il netto corrispondente a questi importi lordi è inferiore alla soglia di povertà ISTAT: 18.000,00€ lordi infatti corrispondono a meno di 13.000,00€ netti (senza contare detrazioni fiscali e decontribuzione).
Ma anche il CCNL Multiservizi, spesso utilizzato come parametro di retribuzione adeguata, prevede oggi retribuzioni inferiori ai 1.400,00€ lordi (per 14 mensilità) per i dipendenti inquadrati nel 1° e nel 2° livello. Aumenti scaglionati nel tempo porteranno la retribuzione del 2° livello sopra questa soglia soltanto dal prossimo ottobre, e a raggiungere a regime l’importo di € 1.508,00 mensili soltanto a marzo 2029.
Solo considerando questi due contratti collettivi, complessivamente dunque sono oltre mezzo milione i lavoratori che hanno retribuzioni inferiori alla soglia del minimo costituzionale, a dispetto di contratti collettivi sottoscritti dai sindacati confederali: sono gran parte degli addetti ai servizi di custodia e quasi tutti gli addetti alle pulizie, soprattutto negli appalti pubblici e privati negli ospedali, nelle scuole, etc.
Attenzione, stiamo parlando solo di quei casi che perfino in un sistema iniquo come il nostro sono considerati patologici.
Sono molti di più i lavoratori che hanno retribuzioni tecnicamente legittime, ma comunque gravemente insufficienti, specie di fronte al vertiginoso aumento del costo della vita degli ultimi (e dei prossimi) anni.
Le tutele giudiziarie non possono offrire che una soluzione molto limitata alle condizioni drammatiche delle retribuzioni in Italia e certamente non possono sostituirsi alla lotta più generalizzata per salari dignitosi. Nelle mani di direzioni sindacali più adeguate e più determinate di quanto si siano dimostrate finora, potrebbero essere però uno strumento di questa lotta. Avvocati dei lavoratori, alle armi!
