Stavolta, a quanto pare, non ce l’ha fatta neppure ad arrivare in Consiglio dei Ministri la norma che avrebbe impedito ai giudici di condannare le aziende che avessero applicato ai propri dipendenti retribuzioni inferiori al “minimo costituzionale“, e ai lavoratori sottopagati di ottenere gli arretrati.
Il fatto stesso che per la terza volta in sei mesi (la prima con il famigerato “emendamento Pogliese” a luglio, la seconda con un emendamento alla legge di bilancio pochi giorni prima di Natale) qualche subdola manina abbia cercato di far approvare questa norma, dimostra quanto stia a cuore alle aziende – in particolare quelle del settore di servizi di sicurezza – questa vera e propria sanatoria sulla pelle dei lavoratori, un colpo di spugna su migliaia di potenziali cause (oltre alle migliaia già terminate con la condanna dei datori di lavoro).
Il testo circolato nei giorni scorsi era identico a quello già cassato a dicembre:
1. Con il provvedimento con cui il giudice accerta, in ogni stato e grado del giudizio, la non conformità all’articolo 36 della Costituzione dello standard retributivo stabilito dal contratto collettivo di lavoro per il settore e la zona di svolgimento della prestazione, tenuto conto dei livelli di produttività del lavoro e degli indici del costo della vita, come accertati dall’ISTAT, il datore di lavoro non può essere condannato al pagamento di differenze retributive o contributive per il periodo precedente la data del deposito del ricorso introduttivo del giudizio se ha applicato lo standard retributivo previsto dal contratto collettivo stipulato a norma dell’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o dai contratti che garantiscono tutele equivalenti ai sensi dell’articolo 11 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 per il settore e la zona di svolgimento della prestazione.
con una sola aggiunta:
La disposizione di cui al primo periodo non si applica se il giudice accerta che il datore di lavoro non applica un contratto collettivo a norma dell’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 o altro contratto equivalente, oppure se il contratto collettivo applicato non si riferisce al settore economico nel quale il lavoratore ha prestato attività per conto dell’impresa.
Un’aggiunta che avrebbe escluso dallo “scudo” soltanto quelle aziende che avessero scelto di applicare contratti collettivi-bidone (come quello relativo ai Servizi di vigilanza) anche a lavoratori che svolgevano tutt’altre mansioni.
Non mancano anche casi particolarmente spudorati di questo tipo, ma evidentemente questa postilla non avrebbe comunque potuto salvare la norma dalla tagliola della Corte Costituzionale, dal momento che avrebbe vanificato comunque il diritto sancito dall’art. 36 della Costituzione a ricevere – senza eccezioni o limitazioni di sorta – “una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa“.
Se da un lato conforta che la Costituzione costituisca (ancora) un argine contro le forme di sfruttamento più estreme, e contro i progetti di legge che sfacciatamente vorrebbero renderle legittime, dall’altro non può non preoccupare la pervicacia con cui questo governo insiste nel portare avanti questo progetto: il timore è che prima o poi riescano ad aprire una breccia, che sarebbe faticoso richiudere.
Ma più in generale è necessaria non solo una riflessione (come quella svolta da Spotlight ormai quasi un anno fa), ma anche un’azione seria per sanare la miserevole situazione dei salari in Italia, in cui tutti gli attori in gioco si assumano la responsabilità di condurre una battaglia efficace.
Dal punto di vista del diritto, si tratta di riaffermare il principio già sancito dalla Corte di Cassazione per cui non è affatto sufficiente che la retribuzione non sia inferiore alla soglia di povertà dell’ISTAT, perché “il salario minimo costituzionale deve essere proiettato ad una vita libera e dignitosa e non solo non povera“.
E si tratta di tradurre questo principio nella pratica, mettendo in discussione non solo i contratti collettivi che prevedono retribuzioni palesemente inferiori alla soglia di povertà ISTAT, ma anche quelli i cui salari galleggiano intorno a questa soglia, utilizzandola di fatto come parametro di sufficienza. Il contenzioso di sicuro non manca.
Dal punto di vista sindacale, certamente più importante e alla lunga decisivo, si deve pretendere che la Cgil sconfessi tutti quei contratti (compresi quelli che ha stipulato in passato) che prevedono retribuzioni non adeguate, e organizzi mobilitazioni serie per conquistare salari nettamente superiori a quelli attuali. I lavoratori hanno dimostrato in mille occasioni di essere disponibili a lottare per questo obiettivo, purché la sua direzione sia credibile e disposta ad andare fino in fondo.
