Una legge subdola…

Eccomi, dopo un paio di mesi di silenzio, prolungato oltre le mie migliori intenzioni dall’attacco degli hacker indonesiani.

Ci tenevo però a riemergere, prima di sparire per un altro mesetto, per commentare – in due post distinti – i due atti che hanno scosso il mondo dei giuslavoristi nelle ultime settimane.

Il primo è la norma di legge che introduce nel nostro ordinamento, sia pure in modo abbastanza criptico, il “contratto di logistica”, qualificandolo come una sottospecie di appalto in cui però il diritto dei lavoratori di rifarsi nei confronti del committente in caso di inadempimenti da parte dell’appaltatore datore di lavoro è fortemente limitato.

È una norma subdola sia per il modo in cui è stata introdotta – di nascosto: inizialmente al comma 819 (ottocentodiciannove!) della legge di bilancio del 2021 che inseriva nel codice civile un art. 1677 bis, per poi essere “rinforzata” da un emendamento alla legge di conversione del “Decreto Aiuti” da ultimo approvato lo scorso 29 giugno.

Sia soprattutto per il suo contenuto, che nella formulazione attualmente in vigore è il seguente:

Se l’appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di due o più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili.

Ma che significa? – chiederà chiunque non bazzichi il Diritto del lavoro.

Occorre fare una premessa. Uno dei pochi pilastri della tutela dei lavoratori è il diritto di chi lavora nell’ambito di un appalto di rivalersi sul committente, qualora il suo datore di lavoro – appaltatore – non paghi lo stipendio (nelle sue varie componenti) oppure non versi i contributi. Si tratta di un diritto, sancito dal codice civile e successivamente precisato nei suoi contenuti dalla “legge Biagi”, di fondamentale importanza in un settore in cui gli appaltatori e i subappaltatori farlocchi (cooperative che spariscono dall’oggi al domani, società di mera facciata, etc.) sono più numerosi di quelli veri.

Per questa ragione, uno dei temi più caldi nel Diritto del lavoro riguarda l’estensione di questa tutela, che – stando alla lettera delle disposizioni di legge – “copre” soltanto i contratti di appalto propriamente detti e non anche, o quantomeno non automaticamente, i contratti affini che, soprattutto nel settore della logistica, sono strettamente connessi all’appalto vero e proprio: in particolare i contratti di trasporto, che hanno una normativa specifica e in cui il committente può liberarsi del vincolo della responsabilità solidale semplicemente richiedendo all’appaltatore un’attestazione (che può risalire anche a tre mesi prima) di essere in regola con il versamento dei contributi.

Nel tempo, la giurisprudenza si è progressivamente orientata verso una sempre maggiore estensione del campo di applicazione della responsabilità solidale, in buona sostanza affermando che ogni qual volta oggetto del contratto sia la prestazione non di un singolo trasporto, ma di un complesso di servizi, tra cui una molteplicità di prestazioni di trasporto da svolgersi in modo sistematico, a tutte le prestazioni oggetto del contratto, compreso il trasporto si applichi la disciplina dell’appalto, con la piena responsabilità solidale del committente.

Finché la stessa Corte Costituzionale, nel 2017, ha affermato il principio per cui in tutti i casi in cui il beneficiario della prestazione e il datore di lavoro siano soggetti differenti opera la responsabilità solidale.

Fumo negli occhi per i colossi del settore (da Amazon a DHL, etc.), che da un lato sanno perfettamente a che sorta di farabutti affidano i loro servizi (è proprio grazie al fatto che molti appaltatori siano farlocchi che riescono a risparmiare!), e dall’altro cercano ogni modo per evitare di pagare dazio.

Quanto la questione sia importante per le imprese, lo si può vedere chiaramente nella proposta di legge avanzata già nel 2020 da Assologistica, l’associazione datoriale che le riunisce.

In quel documento la formulazione della norma era più netta rispetto a quella poi approvata, ma il concetto era identico e tra le ragioni della proposta c’è proprio, esplicitamente, l’esigenza di “smarcare” i servizi di trasporto, e in generale tutte le attività diverse dal contratto di appalto in senso stretto, dal regime della responsabilità solidale.

Il significato del nuovo articolo 1677 bis del codice civile, dunque, perlomeno nelle intenzioni dei suoi promotori, risiede proprio in questo: a differenza che in passato, nell’ambito dei servizi di logistica, alle attività di trasporto non si applicherà più la normativa generale dell’appalto, ma quelle specifiche del trasporto, e pertanto sarà in linea di massima esclusa la responsabilità solidale del committente per i crediti che i dipendenti avranno nei confronti del loro datore di lavoro.

Per migliaia e migliaia di autisti, contrattualizzati da cooperative scarsamente affidabili, significherà l’impossibilità di ottenere differenze retributive (per le ore di lavoro straordinario frequentissime, nel caso di inquadramento inferiore a quello dovuto, o di applicazione di contratti peggiorativi rispetto a quelli maggiormente rappresentativi nel settore) che spesso ammontano a migliaia di euro all’anno. Ma anche l’impossibilità di avere retribuzioni non pagate e contributi non versati.

Le grandi imprese del settore all’indomani dell’approvazione della norma non hanno mancato di recapitare i propri pubblici ringraziamenti, tra gli altri, al senatore Nazario Pagano di Forza Italia, al Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti e al Ministro della Giustizia Marta Cartabia.

Nel frattempo, con l’aiuto della Procura di Piacenza, Assologistica si è mossa per reprimere l’attività di sindacati come SI Cobas e USB che proprio nella logistica hanno costruito negli ultimi anni le lotte più avanzate del paese.

Ma la partita è tutt’altro che chiusa. Intanto perché non è affatto detto che la norma regga al vaglio della Corte Costituzionale.

Ma soprattutto per l’auspicio che un settore di lavoratori, che negli ultimi anni si è rivelato tra i più combattivi nel far valere i propri diritti, tragga da questo ennesimo attacco ulteriore spinta per organizzarsi e mobilitarsi per la difesa delle proprie condizioni di lavoro.

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