Precari: scatta il conto alla rovescia

Ci siamo: il prossimo 24 novembre entrerà in vigore il Collegato Lavoro, pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale con il nome (definitivo) di Legge n. 183/2010 (qui il testo).

Del contenuto della riforma in generale abbiamo già parlato e ancora se ne parlerà: adesso vale la pena spendere qualche riga sugli effetti pratici delle norme relative ai precari, che impongono fin da subito delle contromisure.

Chi è interessato

Fino a oggi, soltanto i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato erano tenuti a impugnare il licenziamento entro 60 giorni, a pena di decadenza. La nuova legge prevede (art. 32) che questo onere sia esteso a:

a) contratti a termine

b) contratti a progetto

c) ogni altro caso in cui si chieda l’accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto, e cioè contratti in somministrazione (interinali) e lavori in appalto

d) potenzialmente anche lavoro “in nero”  nelle varie forme in cui si presenta (contratti “verbali”, rapporti occasionali, etc.)

Insomma, praticamente tutti i casi di precarietà del lavoro e pure qualche caso che non si considera normalmente tale.

In quali casi impugnare

Come si fa a sapere se un contratto è illegittimo o no? Semplice: se in realtà lavorate esattamente come se fosse assunti a tempo indeterminato anche se avete un contratto a progetto, se non esistono esigenze contingenti per cui siate state assunti a termine o in somministrazione, se siete assunti da una società ma lavorate di fatto come se foste dipendenti di un’altra, in tutti questi casi, e inoltre in tutti i casi in cui sul contratto non sono riportate per iscritto le ragioni del ricorso al progetto, al termine o alla somministrazione, potete impugnare il vostro contratto chiedendo che sia convertito in un rapporto a tempo indeterminato. Insomma, come qualsiasi esperienza di lavoro lascia supporre, quasi sempre i contratti sono illegittimi per qualche motivo (nonostante la legge sia già piuttosto permissiva!)

Come si fa a impugnare il contratto?

L’ideale è rivolgersi a un sindacato o a un avvocato del lavoro, ma si può anche fare da sé. Occorre inviare al datore di lavoro – o comunque alla società per la quale si è lavorato, una raccomandata con ricevuta di ritorno in cui siano indicati uno per uno tutti i contratti sottoscritti e le eventuali proroghe e si dichiari la volontà di impugnarli chiedendo in conseguenza la costituzione di un rapporto subordinato a tempo indeterminato. Va indicato esplicitamente che si “offre la prestazione” (ci si dichiara disponibili fin da subito a riprendere a lavorare) e si “costituisce in mora la società” (si rivendicano gli stipendi fin dal momento in cui la raccomandata viene ricevuta). Per maggiore precisione, in fondo a questo post trovate una bozza di lettera di impugnazione.

La raccomandata non comporta alcun onere o spesa, non obbliga necessariamente a fare poi una causa (anche se il più delle volte sarà indispensabile per ottenere un risultato). Insomma, considerato che i contratti sono quasi sempre illegittimi per qualche motivo e visto che impugnarli non costa nulla, tanto vale davvero impugnarli sempre.

Decadenze

La legge prescrive che, come per l’impugnazione del licenziamento, la raccomandata debba giungere al datore di lavoro (o alla società utilizzatrice, nel caso di contratti interinali) entro 60 giorni dalla cessazione del rapporto o dalla scadenza del termine. Entro i successivi nove mesi, poi, sarà obbligatorio depositare un ricorso in giudizio (e qui serve necessariamente un avvocato) se si vorrà coltivare l’impugnazione.

Mostruosamente, la norma si applica però anche ai contratti già scaduti. Per questi il termine di 60 giorni parte dalla data dell’entrata in vigore della legge. In pratica, entro il 23 gennaio devono essere impugnati tutti i contratti a termine, a progetto o in somministrazione scaduti anche anni fa, se non si vuole perdere per sempre la possibilità di farlo. È evidente il disegno del Governo: approfittare della disinformazione e del timore dei precari (timore di non avere un rinnovo, timore che altre società che potrebbero essere interessate non li chiamino perché “rompiballe”, etc.), della loro debolezza contrattuale, per operare una colossale sanatoria di tutti i contratti illegittimi stipulati negli ultimi anni. Un colpo di spugna di proporzioni gigantesche fatto direttamente sulla pelle della fascia più ricattabile dei lavoratori.

Certo, sarebbe interessante se questa manovra si ritorcesse contro i suoi ideatori risolvendosi in una pioggia di impugnazioni e ricorsi invece che nel condono sperato. Credo che questo “effetto boomerang” debba essere uno degli obiettivi immediati della Sinistra sindacale e politica, e che vada perseguito attraverso un’attività di controinformazione e organizzazione capillare. Nel nostro piccolo, a Pavia si comincia lunedì sera con un incontro all’ARCI Radio Aut: venite!

ATTO STRAGIUDIZIALE DI IMPUGNAZIONE AI SENSI DELL’ART. 6 L.604/66 e ART. 32 L.183/2010

..l.. sottoscritt..  signor ……………………….- nato/a a ………….in data…………….. e residente in ……….., Via ………………… C.F.- ……………………..

nei confronti di

………………………………………………………….. – in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in …………………….., Via…………………n…., P. IVA/Codice Fiscale-…………………………

PREMESSO

– di aver prestato servizio alle dipendenze della società nei seguenti periodi: dal….al….; dal….al……

– di aver ricevuto comunicazione di disdetta a conclusione di ogni singolo contratto;

– che da ultimo la risoluzione del rapporto lavorativo è intervenuta in data…………………;

– che intende ottenere la declaratoria di nullità e/o inefficacia e/o illegittimità di ciascuna risoluzione del rapporto (compresa l’ultima) e comunque l’annullamento dei provvedimenti risolutivi, con la costituzione e la ricostituzione del rapporto, previa occorrendo conversione in rapporto subordinato;

– che a tal fine dichiara di offrire la prestazione, costituire in mora la società, rimanendo disponibile per la ripresa dell’attività e rivendicando la retribuzione oltre che la contribuzione (riservata altresì azione in ordine alla dedotta illegittimità costituzionale della norma che limita il risarcimento del danno);

– che l’approvazione del collegato lavoro contiene norma transitoria di applicazione parziale alle situazioni pregresse;

tutto ciò premesso

IMPUGNA

la risoluzione di ogni singolo rapporto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 della legge 15 luglio 1966 n. 604 così come modificata e dell’art. 32 della legge 4 novembre 2010 n. 183. Comunica che, ferme le azioni già intraprese, agirà in giudizio nel termine di legge.

Firmato

………………………

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7 comments

  1. Se è stato proposto il tentativo di conciliazione con esito negativo un anno fa circa, il termine da quando inizia a decorrere: 60 gg. dal 25 Novembre oppure se non viene depositato il ricorso entro il 24 Novembre si è decaduti?

    Grazie

  2. Bella domanda. Non è specificato nella legge (che entra in vigore il 24, non il 25 novembre), si va a interpretazioni.
    Premesso che stiamo sempre parlando di cause (e quindi tentativi di conciliazione) che abbiano a oggetto la cessazione di un rapporto o l’accertamento della diversa qualificazione, secondo me il 24 novembre dovrebbero azzerarsi tutti i termini, e quindi ripartire i 60 giorni per l’impugnazione e i 270 per il ricorso. Infatti il tentativo di conciliazione previsto dalla riforma è procedura sotto molti aspetti differente (molto più complessa) da quella previsto dalla norma attuale, e sarebbe improprio e assolutamente irragionevole far partire da lì i nuovi termini.
    Però, ribadisco, si tratta di una mia interpretazione. Non c’è dubbio che, per non saper né leggere né scrivere, cercherei di depositare il ricorso entro il 23 gennaio!

  3. Ma è necessario proporre prima l’impugnazione con comunicazione scritta all’azienda o posso depositare subito il ricorso?
    Inoltre l’interruzione dei termini si ha con il semplice deposito del ricorso o con la notifica del decreto di fissazione di udienza?

  4. Si può anche depositare direttamente il ricorso (indicando esplicitamente, per prudenza, che vale anche ai fini dell’interruzione del termine). In questo caso però il termine si interrompe con la notifica, cioè al momento in cui il datore di lavoro ne ha conoscenza formale.

  5. Questa qui sotto è la risposta a una richiesta, pervenuta via commento, che mi è stato chiesto di cancellare: ho tolto naturalmente la domanda, ma la risposta, priva di alcun riferimento personale, mi pare comunque utile da mantenere.

    Come fare a mantenere i diritti senza rischiare di infastidire l’azienda? Purtroppo non si può. È molto probabile anzi che il padrone si infastidisca. È esattamente per questo che è stato introdotto il Collegato lavoro, per mettere centinaia di migliaia di persone nelle tue condizioni nella necessità di rischiare per avere ciò che è un puro e semplice diritto.
    L’unico modo per ottenere l’anzianità (che al momento, a occhio e croce, non ti viene davvero riconosciuta dal momento che ogni contratto fa storia a sé ed è indipendente dai precedenti) è impugnare tutti i contratti e le proroghe che hai avuto dal 2008 a oggi, indicandoli uno per uno.
    Il mio consiglio è di recarti a un sindacato (CGIL e sindacati di base sono decisamente più affidabili, specialmente in questo caso) con tutta la documentazione.
    In alternativa l’impugnazione la puoi fare anche da sola, mandando alla sede legale dell’azienda una raccomandata con lo schema pubblicato in questo articolo (controlla di aver indicato espressamente tutti i contratti e gli estremi della legge).
    In ogni caso devi fare alla svelta: hai tempo soltanto fino al 23 gennaio (entro quella data deve *arrivare* la raccomandata) altrimenti perderai ogni diritto per sempre.
    Soltanto in seguito (entro nove mesi) avrai bisogno di un avvocato del lavoro perché l’impugnazione perde efficacia se non è seguita dalla causa in Tribunale entro 270 giorni. Nel tuo caso, a occhio e croce, hai poco o nulla da perdere e molto da guadagnare.
    Se hai lavorato a Milano o dintorni puoi anche direttamente rivolgerti allo Studio in cui lavoro (tel 02 541798) e chiedere di Alessandro Villari (cioè di me), da lunedì.
    In ogni caso in bocca al lupo!

  6. Ciao
    Volevo sapere se potevo impugnare un contratto?
    ho fatto un contratto interinale fino a dicembre, poi sono stato prorogato fino al 31 luglio..
    sembra che non mi rinnovano il contratto..
    cosa posso fare..??
    Aspetto notizie..

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